In caso di un’unica costruzione, autorizzata sulla base di una sola licenza edilizia, che attraverso il tramezzamento verticale da vita a due case d’abitazione che hanno in indissolubile comunione, oltre alle fondamenta, i muri portanti, il tetto e la parete divisoria, ci troviamo di fronte ad un condominio minimo, per cui i lavori di rifacimento del muro di contenimento dell’area sulla quale insiste il fabbricato e la corte collocata a piano terra, posta a livello superiore rispetto alla restante area, al cui fondo insiste altra corte, devono rientrare nella disciplina del condominio, e non della comunione.
Questo il dictum della Cassazione 27360 del 29-12-2016.
Per la Suprema Corte, del resto, sussiste il condominio non solo nel caso delle unità abitative costruite a schiera, ma anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non potendo essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacché, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. attuaz. cod. civ. – che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi – è possibile la costituzione “ah origine” di un condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali; dunque, per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all’autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato (Sez. 2, n. 8066 del 18/04/2005, Rv. 580046).
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