Costituisce innovazione vietata la modifica di un area destinata a verde non calpestabile in altra destinata perennemente al transito, seppur limitatamente ad un piccolo sentiero ivi realizzato.
Ad affermarlo sono le Corti di merito sarde, con l’avallo della Suprema Corte, nella recente sentenza 1620/2017.
Il caso: Un Condominio di Sassari conveniva in giudizio un condòmino avanti al Tribunale chiedendo che questi fosse condannato alla rimessione in pristino di una piccola area comune destinata a verde, esponendo, in particolare, che tale area, nonostante il parere contrario dell’assemblea condominiale, era stata dal detto condòmino trasformata sotto diversi profili, così violando il regolamento condominiale che faceva divieto di calpestare le aree verdi, alterando la destinazione d’uso del bene comune e pregiudicando il decoro architettonico del complesso condominiale.
Più specificamente, il condominio lamentava che il condòmino avesse realizzato nelle mura condominiali due varchi di accesso all’area verde muniti di cancelli ed uniti da un sentiero, ed avesse anche alterato il profilo altimetrico dell’area medesima, in precedenza separata su tre livelli.
Costituitosi in giudizio, il condomino riteneva di aver apportato delle semplici migliorie alla cosa comune in conformità all’art.1102 c.c., senza quindi aver realizzato innovazioni illegittime.
I Giudici del merito accoglievano la domanda, rilevando che le modifiche apportate comportavano la trasformazione dell’originaria destinazione del bene da area verde ad area di transito.
La vicenda giunge in Cassazione che, preso atto delle decisioni in fatto dei giudici del merito, che avevano affermato in maniera chiara che la condotta posta in essere dal condòmino aveva trasformato l’area verde in area di passaggio, considerando quali indici fortemente sintomatici l’apertura di due varchi sul muro condominiale che consentivano dall’esterno l’accesso all’area verde, nonché la sistemazione della stessa su un unico livello modificando il precedente profilo altimetrico, non può che confermare -nel suo limitato giudizio di legittimità- la non conformità della modifica operata all’art.1102 c.c., concludendo per la illegittimità della innovazione operata dal singolo.
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