In caso di vendita di un immobili con danni preesistenti, l’acquirente non è tout court legittimato a farli valere, essendone legittimato attivo solo il vecchio proprietario.
E’ questo il principio espresso dalla Cassazione 2541/2019, che parla di difetto di titolarità del credito risarcitorio in capo all’odierno ricorrente discendente dall’anteriorità del suo sorgere rispetto all’acquisto dell’immobile e che l’acquirente non aveva acquistato il relativo credito risarcitorio (v. Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951).
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