VALORE DELLE DICHIARAZIONI EXTRA-ASSEMBLEA DEI CONDOMINI

“Il condòmino assente non può pretendere che l’assemblea esamini le proposte da lui comunicate all’amm.re fuori dall’assemblea medesima”.

Ad affermarlo è il Tribunale di Bergamo, con sentenza 3218 del 2-11-2016.

Il caso: un inquilino impugna delle delibere condominiali relative alla ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato, lamentandosi -tra le altre cose- che l’assemblea -cui era rimasto assente- avesse respinto tout court il contenuto di una sua missiva di contestazione del criterio di ripartizione senza però indicare i votanti e i millesimi di tale delibera negativa.

Il Tribunale rigetta la questione facendo proprio un orientamento già espresso in passato da altre sentenze (Cass. 1982/5646). La soluzione risolve una questione pre-riforma.

Il novellato art. 1130, comma 7, c.c., oggi dispone che nel registro dei verbali delle assemblee sono annotate “le brevi dichiarazioni rese dai condòmini che ne hanno fatta richiesta”, ma pare derivarsi dal sistema comunque che ancora oggi, quindi, i condòmini debbano essere presenti in assemblea, personalmente o a mezzo di delegato ex art. 67 d.a.c.c., non essendo acquisibili dichiarazioni (verbali o scritte) rese al di fuori del consesso condominiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
(4 m.ti w-l)

TEAMACAI

______________________________________________
HAI DUBBI O SEMPLICEMENTE VUOI PORRE UNA DOMANDA ATTINENTE ALL’ARGOMENTO IN TRATTAZIONE?
O VUOI SOLO COMMENTARE L’ARTICOLO?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI nel form presente in calce al presente articolo.
Ti risponderemo in questa sede GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hlportando il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.
____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *