Secondo il Consiglio di Stato, il torrino scale non è un volume tecnico, ma una vera e propria sopraelevazione.
Tale decisione apporta degli importanti chiarimenti circa una discussa interpretazione sul fatto di comprendere o meno i torrini dei vani scala e che emergono dal tetto, fra i volumi tecnici consentiti dalla legge.
La sentenza n° 1512 del 31 marzo 2014 del Consiglio di Stato delinea in maniera precisa che detti torrini non possono essere considerati quali volumi tecnici, per cui, ne consegue, che gli stessi vanno valutati agli effetti volumetrici e degli altri parametri urbanistici.
Tale sentenza chiarisce, poi, che “la nozione di ‘volume tecnico’, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima”.
In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.
Va pertanto escluso che possa parlarsi di volumi tecnici in relazione a quelle parti del fabbricato che si pongono a sua “integrazione”, come ad esempio il presente vano scale, di cui il torrino rappresenta la prosecuzione. Il torrino, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente (cfr. Cass.,. II, 3 febbraio 2011, n. 2566).
Nella specie, quindi, la realizzazione di un torrino si sostanzia in una sopraelevazione che comporta un incremento volumetrico dell’immobile e, dal punto di vista visivo, determina una modifica delle facciate con una alterazione dei prospetti dell’edificio…..”.
(7,5 m.ti w-l)