SULL’ACCETTAZIONE PREVENTIVA DEL REGOLAMENTO A REDIGERSI

E’ nulla la clausola contenuta nella promessa di vendita nella parte in cui vincola i promissari acquirenti all’accettazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali che, su mandato loro conferito, la società costruttrice potrà predisporre. Ed infatti, l’obbligo dell’acquirente, previsto nel contratto di compravendita di un’unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, poiché è solo il concreto richiamo nel singolo atto d’acquisto ad un determinato regolamento che consente di considerare quest’ultimo come facente parte, per relationem, di tale atto.

E’ quanto ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n.3058 del 10 febbraio 2020.

Il dictum si inserisce nell’alveo di un orientamento da ritenersi consolidato e sostanzialmente corretto (cfr. Cass. n. 3104 del 2005; Cass. n. 5657 del 2015): i

La sentenza integrale è visionabile qui.

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(3 m.ti w-l)

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