Secondo costante orientamento giurisprudenziale, le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam, che vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, devono poi essere prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l’accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto, in quanto rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (arg. da Cass. Sez. 3, 08/06/2017, n. 14268; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84).
Il Giudice del merito deve quindi valutare se le spese sostenute in sede di istruzione tecnica preventiva siano o meno necessarie per il risultato da raggiungere nel successivo giudizio di merito e del successivo accertamento, potendole escludere in relazione alla natura della causa ed al comportamento delle parti, soprattutto in caso di riconoscimento delle cause dei fenomeni lamentati e dei relativi difetti.
La valutazione sulla superfluità delle spese giudiziali, al fine di escluderne la ripetizione, resta in ogni caso devoluta all’apprezzamento discrezionale di fatto del giudice di merito, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 12/09/1962, n. 2758; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056).
Questi i principi ribaditi dalla Cass. n.851/2019.
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