E’ illegittima l’annessione all’appartamento di un condomino di una porzione di pianerottolo condominiale, da questi chiusa con un cancello in ferro e sottratta all’utilizzo degli altri condomini; la natura condominiale di tale porzione di pianerottolo non può escludersi.
Così la Cassazione nel dictum n.7265 del 18/3/2019:
è ius receptum il principio che “negli edifici in condominio, le scale con i relativi pianerottoli, che insistano, nella specie, su un ballatoio e servano da accesso al lastrico solare comune, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, tra le parti che devono presumersi comuni, in forza dell’art. 1117, n. 1 cod.civ.” (Cass. 4372/15) e quello che “ai sensi dell’art.1117 c. c., negli edifici in condominio anche le parti poste concretamente a servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni a tutti i condomini” (Cass. 2800/17).
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(3 m.ti w-l)
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