Non è più indispensabile -in caso di trasmissione di diritti reali in condominio- trasmettere all’amm.re la copia integrale del rogito, potendo bastare la dichiarazione notarile di avvenuta stipula.
Lo ha deciso il Garante della privacy, interpellato sulla questione, dopo essersi consultato con il Consiglio Nazionale del Notariato, come si legge nella newsletter n. 434 del 30 ottobre 2017. Così il Garante:
il condomino può dare notizia all’amministratore di condominio dell’avvenuto trasferimento di un diritto, come nel caso della compravendita di un’unità immobiliare, oltre che tramite la trasmissione della copia autentica dell’atto di cessione, anche mediante la c.d. dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante, purché essa risulti provvista di tutte le indicazioni utili all’amministratore ai fini della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale.
In pratica la suindicata modalità di comunicazione, ossia la dichiarazione di avvenuto rogito, sarebbe equipollente, in termini di autenticità e certezza, alla copia autentica dell’atto, e potrebbe pertanto costituire una valida alternativa a quest’ultimo.
Così statuendo, il Garante ha voluto -a suo dire- dare risoluzione ad una problematica di violazione della privacy, in quanto è risaputo come gli atti di compravendita contengano molte informazioni personali sulle persone, molte di più di quelle strettamente necessarie all’amministratore per provvedere alle sue incombenze di anagrafe.
Tuttavia, di tale intervento non v’era alcun bisogno, visto che per l’anagrafe non v’è mai stato alcun bisogno della copia del rogito notarile!
L’art. 1130 n.6 dice infatti al riguardo che l’amm.re deve … 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Ai fini dell’anagrafe, quindi, basta da sempre ex lege una qualunque semplice comunicazione dei condòmini.
E’ invece in tema di solidarietà per i contributi condominiali, all’art. 63 d.a.c.c. riformato, che si dice <<Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto>>.
Ma in tale ambito che potere ha il Garante?
Cioè, la norma in commento richiede espressamente la copia autentica del titolo, non per fini di anagrafe, ma a fini di solidarietà contributiva, sicché ancora una volta il Garante parla in ambiti che non gli competono.
Difficile dire, allora, se tale dictum possa conservare la sua valenza in ambiti diversi dalla tutela della privacy, se non altro perché l’art. 63 d.a.c.c. è dichiarato inderogabile dal successivo art.72 d.a.c.c..
Tuttavia, l’equipollenza, ove considerata esistente, dovrebbe salvare la portata dell’interpretazione del Garante anche ai fini dell’art.63 d.a.c.c., non essendo una deroga alla norma di legge.
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