SPESE DI CONVOCAZIONE: IL TRIBUNALE DI MILANO CI DA RAGIONE

 Il Tribunale di Milano accoglie totalmente le nostre argomentazioni e sposa le opinioni del nostro TEAM.

Con articolo pubblicato nel marzo del corrente anno, dal titolo SPETTANZA SPESE POSTALI DI CONVOCAZIONE & COMUNICAZIONE VERBALE, avevamo già riferito che <<Le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all’invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate «ad personam».

Tal soluzione la ritenevamo, infatti, confortata anche dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 24696 del 06/10/2008, citata nel nostro articolo SPESE INDIVIDUALI NEL RENDICONTO?, per la quale “L’assemblea non può addebitare unilateralmente spese a carico di un condomino, atteso che detto divieto rappresenta un principio informatore in materia di comunione e condominio“.

Del resto, si diceva che a verificare l’interesse concreto, mentre potrebbe anche mancare l’interesse del singolo ad essere tenuto informato dell’assemblea (ipotesi residuale ma pur sempre possibile, visto che di “strafottenti” in giro non ce ne sono pochi), di certo giammai può mancare l’interesse della collettività, dato che l’assemblea viene convocata per l’interesse di tutti, in forza degli articoli 1136 C.C. (L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati) e 66 D.A.C.C. (.. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati).

Con la sentenza n. 7103 depositata il 9 giugno 2015, il Tribunale di Milano accoglie la nostra tesi, sentenziando che è nulla – come tale impugnabile anche oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. – la delibera assembleare con la quale si addebitano al singolo condòmino le spese postali per lo scambio di corrispondenza intercorso tra lo stesso condòmino e il condominio.

Per il giudice, infatti, le spese postali rientrano tra le spese di gestione e dunque, anche se relative all’invio della corrispondenza a singoli condòmini, vanno sempre ripartite tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate “ad personam”.

Le conclusioni del Tribunale di Milano:

  • Le spese di corrispondenza (e più in generale le spese di gestione) non possono essere addebitate al singolo condòmino se non risulta che questi le abbia espressamente accettate;
  • Tale accettazione non è implicita nel fatto che il condòmino abbia votato a favore dell’approvazione del rendiconto e del relativo riparto delle spese, senza con ciò assumere l’obbligazione di pagamento (cfr. anche Cass. civ. n. 3946/1999);
  • In assenza di tale accettazione espressa, l’eventuale deliberazione che pone a carico di singoli condòmini specifiche spese di gestione è da considerarsi nulla ed è impugnabile senza limiti di tempo.

(9 m.ti w-l)

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