Importantissima sentenza relativa alle condizioni per aversi una valida sopraelevazione, il cui diritto nasce solo se v’è stata una preventiva verifica di tenuta sismica dell’intero edificio, dovendosi escludere -in radice- il pericolo di crollo in caso di eventi tellurici, con idonea preventiva progettazione antisismica.
IL CASO: un condomino aveva realizzato una sopraelevazione del fabbricato in condominio, collegando la nuova struttura con il suo sottostante appartamento. Un tecnico aveva certificato la staticità del solaio su cui tale struttura era stata eretta.
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato contrario ai limiti posti
dall’art. 1127, comma 2, c.c. tale manufatto realizzato, e perciò ordinando la conseguente rimessione in pristino.
La Corte d’appello di Catania considerò come il manufatto realizzato sulla terrazza avesse una superficie di 42 mq e fosse costituito da un vano con bagno e ripostiglio, cui si accede tramite scala a chiocciola che si eleva tramite una foratura praticata nel solaio. I giudici di secondo grado qualificarono, quindi, la nuova opera come “sopraelevazione”; evidenziarono come le leggi Regione Sicilia n. 37/1985 e n. 4/2003 attenessero alla sola materia urbanistica, senza poter incidere nelle prescrizioni della legislazione antisismica; richiamarono le conclusioni della CTU in ordine alla “presunzione di instabilità”, ovvero circa il potenziale pregiudizio delle condizioni statiche dell’edificio condominiale – risalente alla fine degli anni Settanta – per il mancato svolgimento di indagini e verifiche dinamiche prima della costruzione dell’opera in sopraelevazione, onde redigere un eventuale progetto di adeguamento.
La vicenda giunge alla S.C. che, con arresto n.2000 del 29 gennaio 2020 così si esprime in motivazione:
L’art. 1127 c.c. sottopone, poi, il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell’edificio che non la consentono, ovvero dall’aspetto architettonico dell’edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di arie e luce per i piani sottostanti. Il limite segnato dalle condizioni statiche si intende dalla giurisprudenza di questa Corte, in particolare, come espressivo di un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione. Ne consegue che le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla
sopraelevazione …. E’ parimenti consolidato l’orientamento secondo il quale il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’art. 1127, comma 2, c.c., debba interpretarsi non nel senso che la sopraelevazione sia vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentano di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127,
comma 2, c.c., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente
sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico. La domanda di demolizione può
essere, perciò, paralizzata unicamente da tale prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico; sicché, ove detta prova non sia
acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere. La condizione di liceità della sopraelevazione eseguita, era, dunque, subordinata alla verifica che il fabbricato fosse stato reso conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione speciale (art. 14, L. n. 64 del 1974), dovendosi acquisire elementi sufficienti a dimostrare scientificamente la sicurezza antisismica della sopraelevazione e dell’edificio sottostante. Soltanto la presentazione di una progettazione antisismica dell’opera eseguita e dell’intero edificio, conseguente ad una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato, permette di ottemperare alla presunzione di pericolosità derivante dall’inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale. La Corte d’Appello ha indicato come la sopraelevazione fosse stata realizzata in assenza di preventive indagini conoscitive e verifiche tecniche circa l’incidenza sui carichi permanenti e sui sovraccarichi accidentali dell’edificio, con conseguente pregiudizio statico .… Il secondo motivo deduce che la legittimità della sopraelevazione sotto il profilo del pregiudizio statico risulterebbe ex se dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico a firma dell’ingegnere Raffaele Coniglione del 19 dicembre 2006, documento che, però, non è stato affatto trascurato dalla Corte d’appello, ed anzi è stato esaminato nella sentenza impugnata, negandosi che esso attestasse l’idoneità statica dell’intero fabbricato, giacché limitato alla verifica del solaio su cui poggia la struttura.La sentenza integrale è visionabile qui.
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