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Spett.le Staff ACAI
ho necessità di un chiarimento in ordine alla nomina del Responsabile dei Lavori. Questi i fatti.
Al di sotto di una rampa carrabile è stato realizzato un vano-serbatoio acqua potabile, ed un altro vano per l’autoclave. A seguito di manutenzione dell’autoclave è stato riscontrato uno sfondellamento del solaio della centrale idrica.
Ho sollecitato i condomini a non transitare con le autovetture sulla rampa e convocato con urgenza assemblea straordinaria per la nomina di un tecnico che avesse funzione di D.L. e responsabile lavori.
L’unico preventivo pervenuto è stato approvato, anche se il tecnico ha limitato la sua prestazione alla sola funzione di D.L..
L’assemblea -in ogni caso- si è riservata di richiedere il preventivo anche per la prestazione come responsabile dei lavori.
Ho contattato l’ingegnere affinché integrasse il preventivo con la funzione di responsabile lavori. Sostiene che non è necessaria la figura del responsabile lavori perché opererà una sola impresa. Ritengo che confonda la figura del responsabile lavori con quella del coordinatore.
Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008 il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori da eseguirsi presso il fabbricato condominiale, ha l’obbligo di verificare che tutte le imprese, e/o lavoratori autonomi, possiedano l’idoneità tecnico-professionale relativa ai lavori da eseguire, deve inviare agli organi competenti la notifica preliminare dei lavori ed una dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica dell’idoneità professionale dell’impresa, deve controllare che tali requisiti permangano per tutta la durata dell’appalto, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti, vigilando, ove nominato, anche sul coordinatore per la sicurezza affinché svolga correttamente il suo incarico.
Tutti compiti normalmente esulano dalle competenze specifiche di un amministratore di condominio, a meno che tali competenze non gli appartengano in virtù di un titolo di studio specifico conseguito, come nel caso di un geometra o ingegnere o architetto che svolga la professione di amministratore.
Nel caso di specie, non essendo un “tecnico” posso rifiutarmi di assumere, quale committente, l’onere di essere responsabile dei lavori?
Grazie
S.D.
Stimata Associata,
in verità il tecnico pare aver fatto confusione, essendo la figura del Responsabile dei Lavori persona diversa dalla D.L., e dal Coordinatore per la sicurezza; in pratica, dalla risposta data pare che il tecnico incaricato confonda la figura del Responsabile dei Lavori con quello del Coordinatore della sicurezza (obbligatori in fase di progettazione ed esecuzione lavori solo in caso di contemporanea presenza di più ditte sul medesimo cantiere).
In verità, la figura del Responsabile dei Lavori è una figura non obbligatoria durante i lavori, ma facoltativa, ma è sempre conveniente metterla nel condominio perché funziona da “parafulmine”, in quanto tutte le responsabilità sulla sicurezza del committente ricadono su questa figura, esonerando di fatto il committente dai controlli sulla sicurezza. Difficilmente i tecnici vogliono assumersi responsabilità ulteriori senza una adeguata contropartita economica, essendo un’attività onerosa e piena di responsabilità, normalmente poco remunerata, ed anche è difficile trovare condominii che intendano nominare e pagare tale figura, visto che vogliono spendere il minimo possibile.
Se non viene nominata questa figura, il committente (in pratica, l’amm.re di condominio) rimane soggetto a tutte le responsabilità di legge anche se non è un tecnico.
Il D.L., infatti e poi, non è addetto alla sicurezza, ma è solo responsabile dell’esecuzione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte e in conformità al capitolato. Ciò fa si che che non nell’appalto con una ditta vi sia un problema sulla mancata osservanza delle norme sulle sicurezza, il condominio (ed il suo amm.re) senza un Responsabile dei Lavori ne sarà sempre responsabile.
Cordiali saluti
avv. Danilo Corona