E’ legittima la decisione assembleare di costituire un fondo patrimoniale per generici lavori di manutenzione non indicati nel bilancio preventivo, da realizzare in un futuro non indicato e ritenuti necessari, rientrando ciò nelle sue prerogative, considerando sufficiente per la relativa discussione il riferimento contenuto nell’ordine del giorno di lavori al fabbricato.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 13183 del 24-06-2016, confermando la Corte di Appello di Perugia.
Il caso: un condomino impugnava una delibera assumendo la illegittima previsione di un fondo per €.3.100,00 per generici lavori da effettuare in futuro, senza specificare l’anno, senza che fosse stato approvato alcun lavoro e senza che la costituzione del fondo cassa fosse stata inserita nell’ordine del giorno, che prevedeva solo genericamente la esigenza di fare lavori di manutenzione sul condominio.
I Giudici hanno però previsto che rientra nell’ambito delle prerogative gestionali dell’assemblea la decisione di destinare un fondo in relazione al lavori di manutenzione non indicati nel preventivo da effettuare in futuro e di cui la assemblea aveva verificato la necessità.
Quindi, se ci sono dei lavori da effettuare, ancorché non si siano previsti espressamente quali né si sia approvato un specifico preventivo ovvero stabilito quando effettuarli, è consentito all’assemblea costituire un fondo in previsione di tali future spese anche se la questione specifica non è inserita all’OdG.
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