Il caso: un condomino vede peggiorare la ricezione del proprio segnale sky a causa di una società di gestione di un impianto di funivia, che sorvolava tale condominio con le proprie cabine con sempre maggior frequenza.
Nel caso in esame, il Tribunale, in funzione di appello, riconosce che l’attività della società che, con l’intensificazione del passaggio delle cabine della funivia, determina un danno che esula dal contenuto della servitù e che va risarcito comunque a chi l’aveva subito, anche nell’ipotesi si trattasse -come nella specie- di proprietario del fondo servente.
Tale sentenza viene quindi confermata dalla Cassazione.
La Suprema Corte, dopo aver ricordato di aver già affermato, in relazione al diritto all’installazione di antenne per apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti medesimi – che tale diritto attribuisce ai detti abitanti un diritto di natura personale all’installazione ed alla manutenzione degli impianti. (Cass. n.906 del 11/03/1975), e che il diritto riconosciuto dall’art. 232, comma secondo, D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione (Cass. n.1139 del 29/01/1993), esclude che si fosse in presenza di ipotesi di esercizio della servitù o di aggravamento della servitù, in quanto quelle invocato dal condomino è la tutela del diritto soggettivo di natura personale che trova la sua fonte del diritto costituzionalmente garantito all’informazione.
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