In ordine alle diverse ipotesi di responsabilità per danni a terzi provenienti da mancata manutenzione di un lastrico di proprietà e/o uso esclusivi abbiamo già parlato approfonditamente in questo ns. articolo.
Di recente la Cassazione, con arresto 951 del 17 gennaio 2020, fa puntuale applicazione dei principi di cui alla citata pronuncia a SS.UU..
... questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio (sentenza n. 9449 del 10/05/2016, Rv. 639821; conf., Sez. 2, n. 3239, 7/2/2017);
b) in secondo luogo il locatore (nella specie la ricorrente) deve mantenere la cosa locata «in istato da servire all’uso convenuto» (art. 1574, n. 2, cod. civ.) e, pertanto, la Del Giudice, fermi i suoi rapporti col condominio, restava obbligata nei confronti della conduttrice ….
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(6 m.ti w-l)
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