RISARCIMENTO DA ILLECITO DISTACCO DI FORNITURA ELETTRICA

Va risarcito in via equitativa il danno arrecato dalla compagnia elettrica all’avvocato per il distacco della luce del proprio studio legale.

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 25731/2015 accogliendo il ricorso di un avvocato contro la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta contro una celebre compagnia di fornitura elettrica.

Il professionista aveva denunciato la società convenuta per grave inadempimento, consistente nella mancata fornitura di energia elettrica in conseguenza ella quale erano a lui derivati danni di diversa natura: infatti, a seguito di intimazione di disattivazione del servizio elettrico, il ricorrente aveva risposto con un formale reclamo spiegando di aver provveduto al pagamento intimatogli. Ciononostante, decorsi venti giorni il fornitore aveva provveduto al distacco della corrente elettrica, comportamento che il giudice di secondo cure avrebbe, secondo la difesa, sbagliato a non ritenere grave.

La società si sarebbe resa inadempiente non solo dell’obbligo di fornire corrente elettrica, ma avrebbe anche contravvenuto alla disposizione del contratto secondo cui in costanza di un reclamo sarebbe dovuta esserci la sospensione della riscossione della bolletta.

Motivo fondato secondo gli Ermellini, i quali chiariscono che il contratto di utenza di energia elettrica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione: pertanto, la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane inadempimento dell’utente e detta sospensione, se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministratore al risarcimento del danno ex art. 1176 e 1212 c.c., a meno che non si provi che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero nella specie dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento. Invero, la circostanza che la società ha sospeso la fornitura dopo che l’utente ha pagato il suo debito dimostra la sua colpa e non può essere giustificata con la motivazione di un pagamento irrituale da parte dell’utente, rispetto alla negligenza della stessa società che effettua il distacco senza accertare il pagamento nelle more delle bollette.
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