RIPETITORI TELEFONICI E CONDOMINIO

Nell’attuale periodo di grave crisi economica, l’installazione di antenne di telefonia mobile negli spazi comuni condominiali è sempre più il mezzo utilizzato per colmare le carenze di fondi nelle casse dei condomini.

Il canone attualmente pattuito tra l’impresa di telefona e il condominio ha, infatti, una media tra i 12-15mila euro annui, per 9 o 12 anni, ma ci sono casi di canoni da 80 mila euro.

Se il proprietario è unico, i problemi sono solo di tipo amministrativo in quanto, in base al decreto legislativo n. 198/2002, l’installazione deve essere autorizzata dal Comune (oppure dalla Provincia o dalla Regione, secondo la zona di competenza), previo accertamento da parte della rispettiva agenzia Regionale Arpa e nel rispetto dei limiti delle emissioni elettromagnetiche.

Se una antenna deve essere installata sul tetto della palazzina di un condominio, invece, occorre l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.

In tal caso, molto si è discusso in passato circa il quorum necessario per il consenso condominiale.

Per la maggior parte si riteneva che la delibera dovesse essere adottata a maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea che rappresentino i due terzi dei millesimi, ma alcune sentenze parlavano del consenso dell’unanimità (sentenza 12663 del 23 ottobre 2002, Tribunale di Milano), necessaria non tanto per la disciplina delle innovazioni, quanto per quella della tutela del decoro architettonico, essendo innegabile che spesso da tale innovazione derivi un deturpamento estetico del fabbricato con grave diminuzione di valore delle uu.ii in condominio.

In verità, non pare possibile una risposta unica che possa valere per tutti i casi.

La situazione (e quindi la risposta) varia del tutto a seconda della durata del periodo per il quale viene concesso il diritto (se pari o superiore a nove anni, caso in cui ci vuole per forza una delibera unanime e la sottoscrizione di tutti i condomini del contratto di locazione che ne deriva), del tipo di antenna installata (se infissa o meno nel lastrico, etc. etc.), della modalità di servizio (se si creano a meno servitù varie e quali, per cui ci vorrebbe sempre l’unanimità), della sua grandezza e -quindi- visibilità dalla via pubblica (una cosa invisibile non può infatti creare un nocumento al decoro architettonico del fabbricato), etc. etc..

In ogni caso, pare che oggi certamente occorrano quanto meno i quorum e le modalità di cui all’art. 1117 ter c.c. (4/5 dei condomini e dei mm), in quanto si tratta certamente di modificare la destinazione di uso del bene comune, e poi di cederlo in locazione a gestore di telefonia.

Per i condomini confinanti che si ritengano lesi da tale antenna, peraltro, è molto difficile una tutela giudiziaria, giacché si può ricorrere ad una opposizione solo se l’autorizzazione comunale rilasciata alla compagnia telefonica risulti non regolare o qualora l’impianto superi i limiti di emissioni elettromagnetiche previsti dalla legge (decreto ministeriale n. 381/1998 e dalla legge n. 36/2001).

(10 m.ti w-l)

TEAMACAI

_________________________________________________________________
HAI DEI DUBBI? VUOI COMMENTARE ANCHE TU L’ARGOMENTO ?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI, e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
1. avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hl
2. avrai portato il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI LE NOTIFICHE”. Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti (senza far ciò non vedrai circa il 60% di ciò che pubblicheremo!).
CLICCA PER CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Commenti

  1. Alessandro Infascelli says

    Buon pomeriggio, abito in un condominio in cui, già da parecchi anni, abbiamo sul lastrico solare una grande antenna telefonica per telefonia mobile. Nell’ultima riunione condominiale in cui, come punto di discussione dell’assemblea, si è parlato della modifica dell’importo a noi versato, due persone hanno dichiarato di voler far togliere le antenne. Secondo il nuovo regolamento condominiale bastano una o due persone per decidere di togliere le antenne o vi deve essere una maggioranza / millesimi da raggiungere?

    Grazie in anticipo per la risposta.

  2. teamACAI says

    Egr. Utente,
    se si tratta solo di modificare un importo contrattuale, poiché avete già modificato la destinazione del lastrico, non ci sono maggioranze qualificate da osservare. Ogni decisione al riguardo necessita solo, in seconda convocazione, della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi di proprietà.
    saluti
    TEAMACAI

  3. Angela says

    Vorrei un piccolo aiuto… faccio parte di un complesso immobiliare formato da 8 fabbricati… l’amministratore ha ricevuto la proposta della Tim di mettere un ripetitore su di un fabbricato…..ed ha convocato solo i condomini di quel fabbricato… mentre il mio fabbricato che dista meno di 30 metri dal suddetto e quindi ne subiamo le dirette conseguenze (faccio presente che sono operata di melanoma) nn siamo stati convocati perchè secondo l’Amministratore nn ci interessa ….. ma lui le convocazioni straordinarie per i riscaldamenti o per essere rieletto le fa coinvolgendo tutto il complesso immobiliare. si sta comportando in modo corretto? .. e il mio fabbricato può ribellarsi in qualche modo?

  4. teamACAI says

    Egr. Utente,
    bisogna vedere se il luogo su cui viene installato il ripetitore è di proprietà di tutti i condomini, e se invece è solo di quelli del fabbricato su cui esso verrà installato. Di regola, vale la seconda ipotesi, ed i questo caso l’amm.re sta operando correttamente e non potete fare alcunché.
    saluti
    TEAMACAI
    __________________________________________________________

    Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli). Ti risponderemo dandoti la precedenza SE metti “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hl e inviti almeno 5 tuoi amici a fare altrettanto.
    Se vuoi essere informato dei nostri aggiornamenti seleziona “RICEVI LE NOTIFICHE” nel menu a tendina del medesimo pulsante “TI PIACE”.

  5. tiziana says

    Buongiorno,
    sono il proprietario di un appartamento sito in un immobile confinante con un altro immobile sopra al quale è posizionato ripetitore di cellulari. Vorrei sapere se la società incaricata al controllo delle emissioni è tenuta a fornire periodiche relazioni al condominio oppure a relazionare solo in casa di superamento dei limiti di legge.

  6. teamACAI says

    Egr. Utente,
    non ci ha indicato la sua regione; in ogni caso, la società dovrebbe effettuare il costante monitoraggio della stazione. Lei in ogni caso può sempre chiedere un intervento autonomo all’A.R.P.A. di competenza.
    saluti
    TEAMACAI
    __________________________________________________________

    Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli). Ti risponderemo dandoti la precedenza SE metti “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hl e inviti almeno 5 tuoi amici a fare altrettanto.
    Se vuoi essere informato dei nostri aggiornamenti seleziona “RICEVI LE NOTIFICHE” nel menu a tendina del medesimo pulsante “TI PIACE”.

  7. Paolo Sirsi says

    Salve, sono proprietario di un immobile al pian terreno, il proprietario del piano superiore ha installato un ripetitore di telefonia sul solaio che è di sua esclusiva pertinenza.
    Posso in qualche modo avere voce sulla decisione da lui presa autonomamente.?
    Come posso oppormi o controllare la regolarita di tale installazione?
    Grazie mille

  8. teamACAI says

    Egr. Utente,
    come detto nell’articolo per i confinanti che si ritengano lesi da tale antenna è molto difficile una tutela giudiziaria, giacché si può ricorrere ad una opposizione solo se l’autorizzazione comunale rilasciata alla compagnia telefonica risulti non regolare o qualora l’impianto superi i limiti di emissioni elettromagnetiche previsti dalla legge (decreto ministeriale n. 381/1998 e dalla legge n. 36/2001), il che accade molto raramente.
    Vero è che dovrebbero essere fatte delle modifiche nel condominio (per far passare cavi o altro) su cui lei deve avere voce in capitolo, non potendo l’altro condomino decidere al riguardo in via solitaria.
    Cordiali Saluti
    avv. Danilo Corona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *