In caso di ripartizioni convenzionali delle spese relative agli impianti termici e idrici, il distacco da tali impianti non produce alcun effetto su tali ripartizioni, rimanendo i condomini comunque tenuti al pagamento in forza di tali ripartizioni convenzionali.
E’ questo il corretto principio sancito dalla Cass. n.3060 del 10-2-2020.
Così in motivazione:
La Corte d’appello di Roma… affermò che la deliberazione assembleare del 10 maggio 2004 avesse correttamente ripartito le spese del consumo idrico e del riscaldamento alla stregua delle previsioni nn. 12 I a e 12 I e del Regolamento di condominio contrattuale, ritenendo perciò irrilevanti, avuto riguardo a detta disciplina pattizia, l’avvenuta installazione di un contatore per la misurazione dei consumi d’acqua, come il distacco dell’unità immobiliare di proprietà di Antonia Torresi dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
La ricorrente non considera come, pur in ipotesi di rinuncia o distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, è comunque valida la clausola del regolamento contrattuale che ponga a carico del condomino rinunciante o distaccatosi l’obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all’unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l’indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all’impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale (Cass. Sez. 6 – 2, 18/05/2017, n.12580; Cass. Sez. 2, 02/11/2018, n. 28051). Così come è valida la convenzione contenuta in un regolamento contrattuale di condominio in ordine alla ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, potendo una tale convenzione essere poi modificata solo all’unanimità da tutti i condomini, e non soltanto per effetto della installazione di un contatore di sottrazione in una singola unità immobiliare (arg. da Cass. Sez. 2, 01/08/2014, n. 17557).
In buona sostanza, quando v’è un accordo, esso non può essere unilateralmente modificato, per cui le regole accettate da tutti continuano ad applicarsi anche a chi si è volontariamente distaccato dagli impianti.
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(8 m.ti w-l)
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