L’usufruttuario, ai sensi dell’art. 1006 del codice civile, è facultato a richiedere, alla fine dell’usufrutto, il rimborso delle spese di riparazioni sostenute per il nudo proprietario ove il medesimo abbia rifiutato di eseguirle o ne ha ritardato l’esecuzione senza giusto motivo.
Con la sentenza n. 22703 del 06/11/2015 la Cassazione ha specificato che con la locuzione “riparazioni” devono intendersi le opere di manutenzione straordinaria.
Inoltre, se il rimborso viene chiesto prima della fine dell’usufrutto, il Giudice può e deve sempre d’ufficio rilevare la carenza di condizione dell’azione in quanto non si rendono applicabili le preclusioni previste dal codice di rito per la proposizione delle eccezioni in senso stretto.
Questo in sintesi il contenuto della recente sentenza della Corte di Cassazione.
(2 m.ti w-l)
TEAMACAI
Buongiorno,
l’ex amministratore di un condominio, negli ultimi due anni, ha convocato per l’assemblea -avente all’ordine del giorno la sola approvazione di consuntivo e bilancio preventivo (2018 e 2019)- il solo usufruttuario di un immobile, non spedendo comunicazione al nudo proprietario. I bilanci approvati riportano solo spese ordinarie. Chiedo: il nudo proprietario potrebbe contestare la validità delle delibere di approvazione? le delibere sono valide? in caso di invalidità, si può sanare la stessa con la notifica della delibera al nudo proprietario, qualora quest’ultimo non la impugni nei termini di legge? Infine, si può procedere con ingiunzione di pagamento nei confronti del solo usufruttuario?
Stimato Associato,
la nuova normativa non è -al riguardo- molto chiara. L’inciso “in tutti questi casi” colà riportato ha, infatti, due interpretazioni possibili:
1. pensare che si debba sempre convocare sia l’usufruttuario che il nudo proprietario;
2. ritenere invece che tale doppia convocazione sia necessaria solo allorché l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’art.1006 c.c. e nel caso in cui si tratti di lavori ed opere ai sensi degli artt. 985 e 986 c.c.
Personalmente ritengo che sia valida la seconda interpretazione, e ciò per due motivi: a) essa è conforme alla precedente tipizzazione giurisprudenziale, sicché la normativa andrebbe nel solco già tracciato dalla giurisprudenza; b) dà una logica più stringente all’inciso in parola, che lascia intendere ci siano casi (ccdd. “questi”) in cui vadano convocati entrambi, ed altri diversi in cui vanno convocati singolarmente in relazione all’oggetto della delibera.
Nel tuo caso, le convocazioni dell’ex amm.re sono -a mio avviso- valide.
Migliori Saluti e Grazie per averci contattato.
avv. Danilo Corona
Ringrazio per la celere risposta!
Sempre più contento di essere Vostro Associato.
Saluti
Antonio Fedele