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BUONGIORNO ASSOCIAZIONE, VORREI PORVI IL SEGUENTE QUESITO:
NEL CASO IN CUI SIANO NECESSARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTI COMUNI A CAUSA DI INFILTRAZIONI D’ ACQUA, SE L’AMMINISTRATORE NON PROVVEDE TEMPESTIVAMENTE A CONVOCARE UN’ ASSEMBLEA E’ POSSIBILE CHE LO FACCIANO I CONDOMINI?
EGR. ASSOCIATO,
IN TALI CASI I CONDOMINI HANNO DIVERSE POSSIBILITA’:
1) POSSONO INVIARE ALL’AMM.RE UNA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE CONFORME AL DETTATO DI CUI ALL’ART. 66 D.A.C.C. E SOLO DOPO, IN ASSENZA DI CONVOCAZIONE, AUTOCONVOCARSI;
2) POSSONO, IN CASO DI RIPETUTE INUTILI RICHIESTE DI INTERVENTO ALL’AMM.RE, ANCHE EVENTUALE PROCEDERE PER UNA SUA REVOCA GIUDIZIALE.
3) SE I LAVORI SONO URGENTI, E’ POSSIBILE INTERVENIRE SUBITO AI SENSI DELL’ART. 1134 C.C. ANTICIPANDO I LAVORI DI CUI POI TUTTI I CONDOMINI DOVRANNO FARSI CARICO.
DISTINTI SALUTI
TEAMACAI