REVOCA GIUDIZIALE E PROROGATIO

La «prorogatio» non può esistere quando è stata pronunciata la revoca giudiziale dell’amministratore, ed anche l’atto di convocare l’assemblea da parte dell’amministratore revocato è illecito, con la conseguenza che la delibera assembleare di nomina del uovo amministratore è nulla.

Questo il senso della sentenza n.608 del 12/1/2017 del Tribunale di Fermo.

Il caso: una condòmina impugna una delibera assunta dall’assemblea convocata dall’ex amministratore dello stabile revocato dal Tribunale. Nel caso in oggetto, quindi, era di centrale importanza definire i limiti del regime di prorogatio imperii, istituto che prevede che l’amministratore cessato possa continuare a esercitare i propri poteri e dare così continuità alla gestione dello stabile fino alla nomina di un nuovo mandatario, con ultrattività della carica che, quindi, si ha nei casi di scadenza dell’incarico, dimissioni o mancato rinnovo.

Nel caso in questione, però, l’amministratore uscente era stato revocato dal condominio per giusta causa, e il Tribunale dava ragione alla condòmina, ricordando che la Cassazione aveva avuto modo di affermare che l’amministratore di condominio avesse la facoltà di agire in regime di prorogatio imperii in ogni caso di cessazione del mandato, salvo «che sia stato revocato per giusta causa» (sentenza 6555/2010) .

Per il Tribunale non è possibile, per l’ex amministratore, alcuna attività, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione, avendo ciascun condòmino, comunque, il diritto di chiedere la nomina di un altro amministratore, anche in caso di inattività dell’assemblea. E in ogni caso «Le ragioni sottese alla revoca giudiziale dell’amministratore poggiano sulla violazione dei doveri impostigli dalla legge; il provvedimento giudiziale è finalizzato a sottrarre il condominio alla condotta contraria alle norme di legge, da parte dell’ex amministratore e ciò giustifica una rescissione netta ed immediata del rapporto tra le parti». Non solo: in tal caso «qualsivoglia prosecuzione del rapporto sarebbe evidentemente contraria alla finalità perseguita con la pronuncia dell’autorità giudiziaria».

La sentenza può dirsi certamente corretta, fondandosi la prorogatio sulla presunzione di conformità alla volontà ed agli interessi delle parti della continuazione del rapporto che invece, la revoca giudiziaria non può che eliminare in radice.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(7 m.ti w-l)

TEAMACAI

______________________________________________
VUOI PORRE UNA DOMANDA O VUOI SOLO COMMENTARE L’ARTICOLO?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI nel form presente in calce al presente articolo. Ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:

metti “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook. 

Se poi vuoi anche essere sempre aggiornato sui nostri articoli, seleziona poi “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.

____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *