L’annosa questione relativa al se il procedimento di revoca dell’amm.re debba o meno essere obbligatoriamente preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità del ricorso si colora di una nuovo arresto giurisprudenziale che ci da una sola certezza, ma non è quella che ci interessa.
La Cassazione, infatti, investita della specifica questione, evidenzia con la Ordinanza 1237 del 18 gennaio 20185 -purtroppo incidentalmente- che:
E’ vero infatti che l’art. 71-quater disp. att. c.c. (introdotto dalla I. 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per “controversie in materia di condominio”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono, tra le altre, quelle degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice (essendo l’art. 64 disp. att. c.c. relativo, appunto, alla revoca dell’amministratore). Per contro, l’art. 5, comma 4, lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69/2013, conv. in I.n. 98/2013) del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1-bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.
… il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: 1) riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare; 2) è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore; 3) è perciò improntato a celerità, informalità ed ufficiosità; 4) non riveste, tuttavia, alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto)
Tuttavia conclude che:
Il decreto con cui la Corte d’Appello in sede di reclamo su provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio, dichiari improcedibile la domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, comunque non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’art. 111, comma 7, Cost., essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, né il diritto dell’amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all’esame della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilità, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e non può pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione.
Questo significa che una risposta della Cassazione diretta non l’avremo mai, potendo al massimo gli ermellini parlarci tra le righe, ma senza funzione di nomofilachia.
Rimane il fatto che la tendenza dei Giudici di Merito a dichiarare improcedibili i ricorsi se non preceduti dalla mediazione va prendendo piede, come abbiamo già evidenziato in questo nostro articolo.
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TEAMACAI
Salve, avrei delle domande da porvi:
1. E’ possibile avere una statistica delle tendenze giurisprudenziali dei vari Fori?
2. Come fa il privato cittadino ad andare alla cancelleria della corte d’appello e chiedere le sentenze per materia specificamente a quelle specificamente afferibili alla revoca giudiziale dell’amministratore?
3. Ha questo diritto il cittadino quand’anche le cancelleria non fossero organizzate ed attrezzate per fornire il dato?
Stimato associato:
1. no
2. è possibile chiedere copia di specifici provvedimenti per uso studio; deve però andare alla ricerca del provvedimento e fare richiesta; non sono ammesse richieste esplorative.
3. come sopra
saluti
avv. Danilo Corona