Il condominio è sempre custode e responsabile del bene se all’appaltatore non gli è stato affidato in esclusiva.
Lo conferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21938 del 28/10/2015, che ha confermato la statuizione del Tribunale secondo cui il condominio è sempre responsabile da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. se il bene, da cui è derivato il danno, non è affidato esclusivamente all’appaltatore, configurandosi un totale trasferimento del potere di fatto sull’immobile.
Costituisce, infatti, principio consolidato l’affermazione che “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera appaltata … non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo” (Cass. n. 15734/2011; cfr., ex multis, anche Cass. n. 16126/2009 e Cass. n. 15882/2013).
(3 m.ti w-l)
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