REGOLAMENTO E REQUISITI AMM.RE

Non sussiste alcuna violazione di legge nella previsione del regolamento condominiale che stabilisca le caratteristiche, i requisiti e i titoli che deve avere l’amministratore del condominio. 

A sostenerlo è, di recente, la Cassazione, con la sentenza n.4432/2016.

Il caso: il regolamento di un condominio prevede che “l’amministratore dovrà essere un libero professionista iscritto al rispettivo albo e/o associazione, ordine o collegio di appartenenza“; nonostante ciò l’assemblea nomina come amm.re una società in accomandita semplice in contrasto con il regolamento condominiale, che sanciva la necessità della nomina di un professionista.

La questione giunge alla Suprema Corte, la quale afferma che <<… invero, in tema di condominio negli edifici, l’art. 1138 quarto comma cod. civ., pur dichiarando espressamente non derogabile dal regolamento (tra le altre) la disposizione dell’art. 1129 cod. civ., la quale attribuisce all’assemblea la nomina dell’amministratore e stabilisce la durata dell’incarico, non preclude però che il regolamento condominiale possa stabilire che la scelta dell’assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che presentino determinare caratteristiche, requisiti o titoli professionali…>>.

La Corte, con la sentenza in esame, ha quindi statuito che il regolamento condominiale possa prevedere legittimamente che la scelta dell’amministratore da parte dell’assemblea debba cadere su soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano determinate caratteristiche, requisiti o titoli professionali.

Il dictum, formatosi su di una fattispecie precedente la riforma, può considerarsi adattabile anche al nuovo art. 71 bis d.a.c.c., a patto di considerare i requisiti colà previsti come requisiti minimi, che devono comunque esserci affinché ci possa essere una valida delibera, dovendosi intendere l’articolo come norma di ordine pubblico. 

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(5 m.ti w-l)

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