E’ noto che, ai sensi dell’art. 63 d.a.c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Ma come si calcolo l’anno in questione? da quando decorre?
L’anno, cui fa riferimento l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., deve essere inteso con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, non necessariamente, perciò, coincidente con l’anno solare.
Tale conclusione è coerente col principio, elaborato dalla Corte di Cassazione, della cosiddetta “dimensione annuale della gestione condominiale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7706 del 21/08/1996; ma anche Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21650 del 20/09/2013), annuali essendo la durata dell’incarico dell’amministratore (art. 1129 c.c.), il preventivo delle spese ed il rendiconto (art. 1135, comma 1, n. 2 e 3 c.c.), e trova conferma in via interpretativa anche dal comma 9 dell’art. 1129 c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012, ove si fa espresso riferimento alla “chiusura dell’esercizio”.
A ribadirlo è la recente sentenza della Cassazione n.7395 del 22 marzo 2017, che si inserisce in un filone giurisprudenziale oramai consolidato.
La sentenza si apprezza soprattutto per la risoluzione contestuale di una serie di problematiche spesso inerenti la vendita dell’immobile, ed in relazione a lavori straordinari deliberati in precedenza, ed all’onere della prova in sede processuale.
Afferma infatti la Suprema Corte al riguardo che: <<dovendosi individuare, ai fini dell’applicazione dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. al caso in esame, quando sia insorto l’obbligo di partecipazione a spese condominiali per l’esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni (ristrutturazione della facciata dell’edificio condominiale)”, deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di tale intervento (30 giugno 2008), avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24654 del 03/12/2010). Questo momento rileva sia per imputare l’obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, sia per accertare l’inclusione del medesimo obbligo nel periodo biennale di responsabilità solidale di entrambi verso il condominio. L’obbligo del cessionario dell’unità immobiliare, invero, è solidale, ma autonomo, in quanto non propter rem, e, piuttosto, costituito ex novo dalla legge in funzione di rafforzamento dell’aspettativa creditoria dell’organizzazione condominiale; ma il meccanismo del subentro dell’acquirente nei debiti condominiali del suo dante causa opera unicamente nel rapporto tra il condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà della singola porzione immobiliare, e non anche nel rapporto interno tra alienante ed acquirente, proprio per la natura personale (e non reale) delle rispettive obbligazioni. Sicchè il compratore risponde verso il venditore (il condominio, ndr) soltanto per le spese condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui egli sia divenuto condomino, mentre ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa allorché sia stato chiamato dal condominio a rispondere di obbligazioni nate in epoca anteriore all’acquisto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1956 del 22/02/2000)…. è il condominio, il quale invochi in giudizio la responsabilità solidale dell’acquirente di un’unità immobiliare per contributi relativi alla conservazione o al godimento delle parti comuni, ad essere gravato della prova dei fatti costitutivi del proprio credito, fra i quali è certamente compresa l’inerenza della spesa all’anno in corso o a quello precedente al subentro dell’acquirente>>.
Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.
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TEAMACAI
Salve, seguo il vostro sito “amministratore condomini”
Sono proprietario di un appartamento dal 27.1.2023, trascrizione del decreto di trasferimento il 14.2.2023 e presa possesso il 15.4.2023.
L’amministratore pretende il pagamendo dei seguenti oneri condominiali :
Gestione 2021/2022 (dal 1.4.21 al 31.3.22)
Gestione 2022/2023 (dal 1.4.22 al 31.3.23)
Gestione 2023/2024 (dal 1.4.23 al 31.3.24)
In questa maniera pagherei l’ anno in corso (2023) e il precedente (2022) ma anche circa 8 mesi del 2021 in piu’
Cosa ne pensate?
Attendo gentile riscontro
Saluti
Palma
Salve, e grazie per averci interpellati.
in verità, lei è proprietario dal giorno del decreto di trasferimento, e non da quanto questo è stato trascritto ovvero le è stato consegnato l’immobile.
Pertanto, risultando proprietario dal 27-1-2023, che rientra nella gestione 2022/2023, e poiché lei risponde anche per l’esercizio precedente ai sensi di legge, è corretta la richiesta dell’amm.re.
Migliori Saluti
avv. Danilo Corona