La proprietà dell’ascensore è comune a tutti i condomini, salvo titolo diverso, ed il criterio di ripartizione delle relative spese contenuto nell’articolo 1124 c.c. non incide sul regime di proprietà.
Per tale ragione, si deve ritenere illegittima la delibera condominiale con la quale si approvi l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione dell’ascensore con la partecipazione dei soli condomini comproprietari degli appartamenti situati dal primo all’ultimo piano e con esclusione dei proprietari del piano ammezzato e dei negozi sottostanti.
Lo riconosce da ultimo la Corte di Cassazione, Sentenza 14 luglio 2015, n. 14697.
Pertanto, ancora una volta è sancito il principio della differenza tra la proprietà del bene e la gestione del medesimo (e quindi tra tabelle di proprietà e di gestione).
(2 m.ti w-l)
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