La risposta è negativa.
Sul punto ebbe già a pronunciarsi anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con circolare n.1220 del 15 aprile 2001, deliberando che i due ruoli di amministratore di condominio e direttore dei lavori non possono coesistere quando l’oggetto della prestazione riguardi edifici dallo stesso amministrato.
Si tratta di normative di carattere deontologico che, tuttavia, oltre a rilevare a tale titolo, sono certamente sintomatiche di una situazione di ambiguità che è più che opportuno sempre evitare.
Si pensi all’ipotesi in cui ci sia un contrasto tra le parti (il che pare oggi, in verità, la regola) sulla corretta esecuzione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, e quindi della contemporanea corresponsabilità solidale del DL, per comprendere come in tal caso l’amm.re avrebbe certamente un interesse opposto al condominio da tutelare (il proprio).
Il conflitto di interessi, in tal caso, è del tutto evidente, e va evitato a monte al fine di gestire al meglio gli interessi dei condomini amministrati. Pertanto, è sempre più che opportuno non confondere mai, ma tenere ben distinte, le due figure nei condominii.
Oltre che ragioni di opportunità, rilevano però anche ragioni giuridiche.
Ed infatti, l’art. 1395, 1° comma, del c.c. sancisce che “È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi”.
Per tutelare il condominio, in altre parole, il contenuto del contratto avente ad oggetto l’affidamento della DL deve essere specifico e tale da tutelare effettivamente il condominio rappresentato, non bastando il generico richiamo alla sua disciplina generale.
In tal modo, mancando la specificità e un contenuto predeterminato, si rischia di concludere un contratto annullabile.
(6 m.ti w-l)
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