Spesso accade che il costruttore, dopo aver stipulato un preliminare di vendita di una unità immobiliare in un fabbricato, ne anticipi la consegna.
Poiché, è noto, il condominio si costituisce con la prima vendita, la sola consegna degli appartamenti ai promissari acquirenti col preliminare non determina la costituzione del condominio, in quanto il possesso delle parti comuni deve ritenersi ancora nelle mani del costruttore sino alla stipula dei rogiti notarili.
Pertanto, in assenza di prova del trasferimento della custodia delle parti comuni, i promissari acquirenti sono obbligati alla custodia solo con riguardo alle singole unità immobiliari.
Ne deriva ancora che la responsabilità per danni conseguenti all’uso di beni del complesso resta esclusivamente in capo al costruttore, e neanche in quota parte a carico del promissario acquirente.
Questa, in estrema sintesi, il contenuto della recente sentenza n. 22888 del 10/11/2015 Corte di Cassazione.
(3 m.ti w-l)
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