L’art. 140 c.p.c., per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010 – fa coincidere il perfezionamento della notifica con il ritiro della raccomandata informativa anziché con il ritiro del piego raccomandato, senza introdurre un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime delle notifiche eseguite ai sensi della L. 890/1982, poiché con la ricezione di detta raccomandata, l’atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, che ha solo l’onere di andarlo a ritirare.
E’ ribadito dalla Cass. 6089/2020, che così motiva:
Mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, se anteriore (Cass. 28627/2017; Cass. 26088/2015; Cass. 3499/2012; Cass. 14606/2005), l’art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l’effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.
Appare ragionevole e non discriminatorio che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poiché, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell’atto, mentre l’ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell’atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell’interessato. A tali conclusioni è giunta, più di recente, la stessa Corte
costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., censurato per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l’ufficiale giudiziario, effettuate le formalità di deposito, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell’effettivo ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, I. 20 novembre 1982, n. 890, non essendo ammissibile porre a confronto situazioni comunque eterogenee (Corte cost. 220/2016).Deve – pertanto – darsi continuità all’orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. 5556/2019; Cass. 19772/2015).
Il testo integrale della sentenza è raggiungibile cliccando qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
il Presidente di Acai
avv. Alessandra Leone