Qui di seguito solo alcuni cenni in ordine al complesso regime dei parcheggi condominiali, che sarà oggetto di future specifiche trattazioni.
Questo, in estrema sintesi, il relativo regime giuridico:
- i parcheggi costruiti fino al 1967 sono liberamente trasferibili;
- i parcheggi costruiti tra il 1967 e il 2005 devono essere trasferiti insieme all’appartamento (se non sono in soprannumero rispetto i coefficienti di costruzione previsti dalla legge ex Cass. sez. un. 15.06.2005 n. 12793); rimane sempre ferma ed immodificabile la destinazione dei locali o spazi a parcheggio;
- i parcheggi costruiti dopo il 2005 possono essere alienati separatamente dall’appartamento (immodificabile è loro destinazione a parcheggio);
- quanto ai parcheggi Tognoli, dopo il Decreto Monti ne è possibile la vendita separata dall’u.i. di cui è pertinenza perché diventi pertinenza di altra u.i. nello stesso Comune, e dopo il cd. Decreto del fare è possibile anche trasferire il vincolo pertinenziale tra uu.ii. di un unico proprietario.
(3 m.ti w-l)
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