OSTRUZIONE MONTANTE CONDOMINIALE? DEI DANNI NON RISPONDE IL LOCATORE

La Corte di Cassazione (sentenza n. 20474 del 12/10/2015) ha di recente rigettato il ricorso proposto dal conduttore di un locale magazzino nei confronti del locatore per danni derivanti dalla fuoriuscita di acque nere.

Nella fattispecie è stata confermata la sentenza della Corte di merito che aveva accertato l’origine delle infiltrazioni d’acqua non per una rottura o omessa manutenzione delle tubature di proprietà esclusiva del locatore ma per la ostruzione della colonna condominiale ad opera di terzi; in tal caso, la Corte ha richiamato il principio secondo cui è esclusa la responsabilità per custodia del locatore allorché ricorra il caso fortuito o il fatto del terzo (o dello stesso danneggiato) ovvero per causa non imputabile al locatore.

(2 m.ti w-l)

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Commenti

  1. albertodemarco says

    Buonasera,
    vi riporto la situazione venutasi a creare a seguito della suddivisione in due differenti appartamenti, di una villa ceduta in eredità.
    In questi ultimi giorni, a distanza di circa 4 anni dalla ripartizione “giuridica” dell’immobile, si è provveduto a rendere autonomi anche gli impianti dell’acqua e della fogna. Si è riscontrato però, che le tubature di un tratto dell’impianto, presentano danni che necessitano di urgente intervento (causati da un errato interramento eseguito dall’ ex proprietario ormai defunto).
    Sono qui a chiedervi se le spese dei lavori debbono comunque essere divise tra i due propietari, o se ricadono solo su quello dei due che adesso fisicamente continua a sfruttare quel tratto.
    In attesa di gentile risposta,
    Saluto cordialmente.

  2. teamACAI says

    Stimato associato,
    innanzitutto deve dirsi che ci si trova di fronte ad un condominio minimo.
    Tale condominio permane nella ipotesi in cui le due villette conservino parti in comune (suolo, pilastri,facciate, strade di accesso etc. etc.); i condomini hanno deciso di dividere gli impianti di acqua e fogna, ed uno dei due residui presenta oggi dei problemi.
    per poter rispondere correttamente alla domanda su chi gravino i costi dell’intervento occorre sapere qual è il problema, se esisteva anche prima, il perché non fosse stato individuato prima e se è invece la conseguenza dell’intervento di divisione appena realizzato.
    la spesa potrebbe infatti ricadere su entrambi comunque.
    saluti
    TEAMACAI

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