E’ possibile installare delle nuove tubazioni di adduzione idrica privata solo se v’è spazio a sufficienza affinché sia possibile a tutte le uu.i.. una tale tubazione, violandosi altrimenti il disposto di cui all’art.1102 c.c. che impone il pari uso potenziale della parte comune.
E’ questa la precisazione di cui alla recente sentenza della Suprema Corte n.2002 del 29 gennaio 2020. che così si esprime in parte motiva:
…. l’utilizzazione con impianti destinati a servizio esclusivo di un appartamento di proprietà esclusiva di parti comuni dell’edificio condominiale (nella specie: installazione delle tubazioni dell’acqua appoggiate su facciata del fabbricato) esige il rispetto delle regole dettate dall’art.1102 c.c., e, in particolare, del divieto di alterare la destinazione della cosa comune, impedendo l’uso del diritto agli altri comproprietari (cfr. indicativamente Cass. Sez. 2, 01/04/2003, n. 4900). E’ vero che la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l’art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, sicché, qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima. Tuttavia, con particolare riguardo al muro
perimetrale dell’edificio – proprio in considerazione delle sue funzioni accessorie di apppoggio di tubi, condutture, e altri oggetti analoghi – bisogna ritenere che vada preservato l’uso potenziale spettante a tutti i condomini, proporzionalmente alla rispettiva quota del bene in comunione, di collocarvi gli impianti che possano considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dei rispettivi appartamenti (arg. da Cass. Sez. 2 , 16/04/2018, n. 9278; Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2014, n. 14245).
La Corte d’appello di Milano, proprio facendo applicazione di tali principi, ha affermato a pagina 3 di sentenza, che l’uso della facciata, “volto all’apposizione di vistosi tubi esterni, non possa essere assicurato a tutti i sedici condomini dello stabile in questione, se non altro per la limitatezza dello spazio fruibile”.
La sentenza è applicazione di principi consolidati.
La sentenza integrale è visionabile qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
(8 m.ti w-l)
TEAMACAI
Buongiorno vorrei porvi una domanda, sono proprietario di un immobile costituito da 3 piani, tutti al grezzo (in tufo e senza impianti), io abiteró al primo piano ed ho già effettuato i lavori per impianto elettrico e termico e ho predisposto gli allacci per la stufa a pellet In un angolo del salone alle cui spalle vi è un balcone che ho chiuso e utilizzerò come ripostiglio(ovviamente dietro presentazione di scia). La mia domanda è questa : siccome sopra il mio appartamento ce ne sta un altro, (al momento vuoto) ed il tetto non è accessibile poiché non c è un terrazzo ma è un tetto di quelli classici a punta e purtroppo ho già predisposto l impianto in quella posizione,posso mettere lo scarico della stufa a parete? Consigli? Grazie in anticipo
Egr. Utente,
Se ci sono tutte le condizioni si, senza autorizzazione di chicchessia.
L’appoggio della canna non deve impedire l’uso paritario della cosa comune (in altre parole, deve esserci spazio idoneo anche per gli altri) non deve arrecare pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell’edificio né alterare il decoro architettonico (in pratica, essere visibile dalla strada), ed avere sufficiente distanza dalle finestre altrui.
Migliori saluti
avv. Danilo Corona