Il Giudice può sempre rilevare d’ufficio la nullità della delibera assembleare non soggetta ai termini di impugnazione previsti dall’art. 1137 del codice civile.
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con la sentenza n. 12582 del 17/06/2015, confermando un orientamento consolidato.
Anche in relazione alle delibere assembleari trova applicazione il principio dettato in materia di contratti dall’articolo 1421 c.c., secondo cui è attributo al giudice il potere di rilevarne d’ufficio la nullità (tra le tante v. Cass. 27-6-2005 n. 13732; Cass. 15-1-2007 n. 740; Cass. 2-3-2007 n. 4973).
Nella specie, pertanto, avendo la convenuta eccepito la decadenza degli attori dal potere d’impugnare la delibera condominiale che aveva autorizzato la società (OMISSIS) ad eseguire le opere in questione, ben poteva il giudice di merito rilevare d’ufficio la nullità di tale delibera, non soggetta ai termini di impugnazione previsti dall’articolo 1137 c.c..
(3,5 m.ti w-l)
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