NULLA LA DELIBERA CHE ESCLUDE UN CONDOMINO DAL PARCHEGGIO COMUNE

L’uso del posto auto condominiale può essere regolamentato dall’assemblea, che però non può deliberare a maggioranza di assegnarne l’uso in via esclusiva e per un tempo indeterminato ad uno condomino o più condòmini, escludendo dal pari uso gli altri.

Questa la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11034 del 27 maggio 2016.

Così la Suprema Corte in motivazione:

… deve ritenersi che l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all’interno di un’area condominale sia illegittima, in guanto determina una limitazione  dell’uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (cfr. sul punto Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004, che ha ritenuto affetta da nullità l’assegnazione nominativa ai singoli condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valorizzato il tatto per cui una tale delibera sottraeva l’utilizzazione del bene comune a coloro che non possedevano la seconda autovettura).

La sentenza non costituisce alcuna novità, inserendosi nell’alveo di una giurisprudenza assolutamente costante in materia.

Rimane solo da aggiungere che, a differenza di quanto è dato leggere in alcuni autorevoli commenti, tale assegnazione esclusiva in danno di altri condomini, ove non rinvenga da un contratto valido ed opponibile, non pare proprio possa valere comunque mai, quand’anche fosse a tempo limitato.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(5 m.ti w-l)

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