La notifica di un atto al condominio può essere effettuata anche con consegna al portiere dello stabile amministrato, e non all’amministratore medesimo.
Non è consentito, però, che a ritirare il documento sia un semplice condomino, anche se incaricato al ritiro.
E’ quindi ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall’amministratore, purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, come la portineria, idonei a configurare un ufficio dell’amministratore.
Non è invece consentita, perché affetta da nullità, la notifica fatta presso l’edificio condominiale al singolo condomino, anche se questo si è qualificato come incaricato al ritiro.
A confermarlo è la Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 aprile 2011, n. 8274.
In tali casi, infatti, il domicilio del condominio presso cui notificare un atto è duplice: presso l’amm.re ovvero presso i locali comuni destinati al servizio comune, compreso quello del ricevimento della posta.
(4 m.ti w-l)
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