Una delle novità principali della bozza di modello 730/2016 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate riguarda proprio gli amministratori di condominio.
Con il modello 730/2016 viene infatti introdotto il nuovo quadro K che dovrà essere utilizzato dagli amministratori di condominio che siano tenuti ad utilizzare tale modello di dichiarazione dei redditi (in parallelo al quadro AC del modello Unico), per comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti dell’anno ed i lavori edilizi detraibili al 50 per cento.
Con il quadro AC del modello UnicoPF l’amministratore di condominio:
- comunica all’Agenzia delle Entrate gli importi annuali dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno precedente, unitamente ai dati anagrafici dei fornitori del condominio medesimo;
- comunica all’Agenzia delle Entrate i dati catastali dei condomini che sono stati interessati dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono detraibili nella misura del 36/50% (con una ripartizione effettuata in base ai millesimi).
Qualora l’amministratore di condominio, negli anni passati, fosse stato esonerato dalla presentazione del proprio modello Unico, era prevista la possibilità di presentare solo il frontespizio della dichiarazione dei redditi, unitamente al quadro AC.
Dal 2016 questa presentazione avverrà, nel modello 730/2016, attraverso la compilazione del quadro K.
Vediamo cosa cambia con la compilazione del nuovo quadro “K” del modello 730 denominato “Comunicazione dell’amministratore di condominio”. Ecco, in dettaglio, come è fatto il quadro K:
Sezione I: Dati identificativi del condominio (rigo K1);
Sezione II: dati catastali del condominio (intervento di recupero del patrimonio edilizio); dati catastali del condominio (rigo K2); domanda di accatastamento (rigo K3);
Sezione III: Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.
Le prime due sezioni sono dedicate ai dati identificativi del condominio e quelli catastali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (rigo K1), nonché quelli relativi alla domanda di accatastamento (rigo K3). La sezione terza è dedicata ai “dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi”. In questa sezione dovranno essere esposti, per ciascun fornitore o prestatore, il codice fiscale, la denominazione, il cognome, nome, data e luogo di nascita nel caso di sole persone fisiche (o solo lo stato estero nel caso di non residenti), nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi. Il nuovo quadro offre la possibilità di un inserimento massimo di 6 fornitori superati i quali sarà necessario compilarne altri.
La novità introdotta dall’Agenzia delle Entrate non appare semplificativa degli adempimenti complessivamente gravanti sugli amministratori di condominio, che comunque continueranno, come per il passato, a comunicare pressoché gli stessi dati, sebbene con un altro modello dichiarativo.
Occorrerà tuttavia aspettare ulteriori provvedimenti delle Entrate per vedere se la novità introdotta servirà a semplificare in concreto la compilazione del 770, come annunciato nel recente comunicato stampa dell’Agenzia stessa.
(8,5 m.ti w-l)
TEAMACAI
In caso di revisione e/o consulenza contabile- amministrativa, il compenso va dichiarato nel nuovo quadro K se amministratore con partita IVA o reddito diverso se amministratore interno al proprio condominio?
E come ci si regola con la rivalsa INPS e la ritenuta d’acconto?
Stimato associato,
le regole fiscali che lei segue sono sempre le medesime. Quando fa una prestazione, e viene pagato, la regola che il fisco pone per dare traccia alla sua prestazione è sempre la stessa. In caso di amm.re interno che gestica solo il condominio ove abita, e che percepisca da questo un piccolo reddito, qualunque sia la prestazione effettuata, non potrà considerarsi un professionista (parliamo di importi non ingenti, diciamo nell’ordine dei 3/4.000 euro circa), per cui non sarà tenuto ad aprire partita iva e altro. Emetterà semplice ricevuta, come già spiegato.
Salvo maggior approfondimento circa il nuovo quadro K da parte dell’AdE, al momento valgono le regole vecchie, per cui tale somma va inserita tra i redditi diversi della sua dichiarazione dei redditi.
Migliori Saluti
TEAMACAI
Ringrazio per l’esaustiva risposta. Unico dubbio: quali sono i riferimenti legali dei redditi diversi della sua dichiarazione?
Ancora grazie anticipatamente
Stimato associato,
Il riferimento è l’art.67 – Redditi diversi. (Tuir 917/86),lettera i),visionabile qui. Per l’unico 2015 nel rigo RL15.
Saluti
TEAMACAI
Buon giorno il ns. amministratore non ha comunicato nulla, nel 2015 abbiamo fatto una manutenzione straordinaria ma quando ho fatto il precompilato il quadro k era vuoto, ho chiesto agli altri condomini e anche il loro modello risultava vuoto al punto k.
Ci sono delle ripercussioni per noi proprietari?
Egr. utente,
non ci sono conseguenze (sanzioni pecuniarie) per i singoli condomini, ma solo per l’amm.re, che deve compilare lui il quadro K; di fatto, però, la mancanza dell’amm.re potrebbe ricadere su di voi indirettamente, potendo la pratica finire sotto la lente degli ispettori dell’Agenzia delle Entrate, e quindi creare diverse problematiche.
Saluti
TEAMACAI