NOMINA AVVOCATO PER LITE GIUDIZIARIA: ULTIMISSIME

E’ noto che, a seguito delle Sez. Unite della Cassazione, L’amministratore del condominio, nelle controversie non rientranti tra quelle che può autonomamente proporre, non è legittimato a resistere in giudizio per il condominio, o ad impugnare la sentenza a questo sfavorevole, senza previa autorizzazione a tanto dell’assemblea dei condomini, fermo restando peraltro che, qualora egli si sia costituito in giudizio o abbia proposto l’impugnazione senza la detta autorizzazione, il suo operato può essere ratificato dall’assemblea (eventualmente anche in seguito all’assegnazione da parte del giudice di un termine a tal fine, ai sensi dell’art. 182 c.p.c.), derivandone, in mancanza, la inammissibilità della sua costituzione in giudizio o della sua impugnazione (nella specie, la Suprema corte, premesso che la controversia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da infiltrazioni d’acqua verificatesi in un appartamento dell’edificio condominiale per difetto di manutenzione del soprastante lastrico solare, esulava da quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1131, 1° comma, c.c., ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’amministratore del condominio senza l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini, non avendo il medesimo neppure provveduto, di fronte all’eccezione al riguardo sollevata da controparte, a munirsi della necessaria ratifica). (Cass. SS.UU. 18331/2010)

Pertanto, la legittimazione ad causam dell’amm.re di condominio coincide sia nel lato attivo, che in quello passivo.

Si è già trattato l’argomento relativo alle modalità con cui deve essere redatto il relativo verbale assembleare (Come si nomina un avvocato per una causa ?).

Risolto questa problematica principale, ne derivano altre minori cui dare risposta, a cominciare dalla individuazione delle ipotesi in cui l’amm.re non ha necessità comunque di una previa autorizzazione dell’assemblea per finire a quella della possibilità di una ratifica anche dell’azione giudiziaria promossa dall’amm.re senza tale autorizzazione.

L’amministratore può, per esempio, resistere all’impugnativa di delibera senza autorizzazione ?

La Corte di Cassazione conferma -con ultima ordinanza n. 23358 del 16/11/2015- che, quando si verte in fattispecie diversa dalla responsabilità del condominio per fatto illecito, l’amministratore può su proprio impulso, in caso di impugnazione di delibera assembleare, gravare la relativa decisione del Giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea.

Infatti l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso amministratore (Cass. n. 1451/14; Cass. n. 8286/05 e n. 4900/98).

L’azione giudiziale proposta dall’amministratore senza autorizzazione è validamente ratificabile ?

La Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 23124 del 12/11/2015, ha anche sancito che l’operato dell’amministratore, il quale, esorbitando dalle sua attribuzione, abbia agito in giudizio senza autorizzazione del condominio, è sempre ratificabile dall’assemblea.

La ratifica assembleare, anche in tale caso, sana con efficacia ex tunc l’attività operata e vale ad escludere la nullità o inammissibilità dell’azione proposta sin dall’inizio.

(9 m.ti w-l)

TEAMACAI

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