NESSUNA RESPONSABILITA’ PER I FATTI DOLOSI DEI PROPRI DIPENDENTI DEL TUTTO AVULSI DALLA LORO MANSIONI

Va esclusa la responsabilità del Condominio per il fatto doloso del portiere – o altro dipendente o assimilato nel corso dello svolgimento delle relative mansioni – quando la relativa condotta sia del tutto avulsa dalle mansioni affidate e l’espletamento di quelle abbia costituito una mera occasione non necessaria per la condotta.

Il caso: il portiere di uno stabile condominiale, nell’eseguire su segnalazione di un condomino un sopralluogo nel suo appartamento, gli sferra un pugno cagionandogli la perdita di un occhio.

Il condomino chiede i danni al portiere ed al condominio,  per una sua presunta responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. (responsabilità del committente).

Ma la concorrente responsabilità del condominio è esclusa dalla Cassazione, per la quale << Sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell’edificio condominiale – causandogli lesioni personali gravissime – non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, né corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all’ordinario espletamento di queste ultime. E che l’accesso all’abitazione del condomino sia avvenuto in funzione di un’attività in astratto riconducibile alle stesse (l’ispezione delle tubature, per escludere guasti a quelle comuni o limitare i danni da quelle producibili) costituisce a tutto concedere appunto una mera occasione, ma che non ha agevolato in alcun modo la violenta e brutale aggressione da parte del portiere: aggressione che … bene avrebbe potuto aver luogo in qualunque altra circostanza, neppure essendo mai stato allegato che la spendita della qualità di portiere abbia consentito all’aggressore di vincere particolari cautele della vittima oppure di sorprenderla oppure ancora di porre in essere l’aggressione; al contrario rendendo l’incontestabile violenza e brutalità dell’aggressione evidente l’estraneità di una tale, benché certamente esecrabile, condotta alle mansioni o funzioni del preponente…. la responsabilità del preponente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. sorge per il solo fatto che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dal preponente, purché però il primo non abbia agito per finalità o scopi esclusivamente personali e del tutto avulsi dalle incombenze o da quelle che è legittimo attendersi da lui e così al di fuori dell’ambito dell’incarico affidatogli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità necessaria tra le prime ed il fatto illecito del preposto ed il danno>>.

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(8 m.ti w-l)

TEAMACAI

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