PER VERBALIZZARE L’ESITO DELLA VOTAZIONE BASTA IL SOLO COGNOME?

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 1234 del 25/01/2016, è vero che il verbale dell’assemblea condominiale deve indicare, all’atto della votazione, ai fini di verificare i quorum prescritti dall’art. 1136 del codice civile, l’elenco nominativo dei condomini, intervenuti di persona o rappresentati, assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali (cfr. Cass. 6552/2015; Id. 24132 del 13/11/2009), ma tale elenco può contenere anche il solo cognome.

A tale conclusione, tuttavia, la Suprema Corte attraverso un ragionamento per differenza.

Ed infatti poiché, dice la Corte, il verbale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale provare il suo assunto (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16774 del 12/08/2015 Rv. 636401), e poiché, ancora, l’elencazione dei presenti, di persona o per delega, contenuta nella intestazione a verbale fa desumere fino a prova contraria la verità della constatazione e ciò in quanto il fatto in sè dalla presenza in assemblea di un soggetto assorbe e sana ogni eventuale e previo vizio di comunicazione dall’invito, la mancanza di impugnazioni da parte degli altri partecipanti indicati col cognome (desumibile dalla sentenza impugnata e dal silenzio dello stesso ricorrente) e la mancanza di specifiche prove da parte del condomino che impugna sulla irregolarità della costituzione, induce ad escludere che vi siano stati errori di persona sull’individuazione personale dei singoli condomini convocati all’assemblea, sicché non merita censura la sentenza laddove ha reputato corretta la presenza dei condomini, personalmente o a mezzo delegati, ricavabile anche dal solo cognome.

Attenzione, dunque, nel compilare il verbale: è sempre meglio indicare nome e cognome, perché il solo cognome potrebbe non essere sufficiente a dare la dovuta certezza nel verbale se non al concorrere di ulteriori circostanze suindicate, non sempre ricorrenti.

La sentenza integrale è disponibile qui.

(6 m.ti w-l)

TEAMACAI

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