MEDIAZIONE E OPPOSIZIONE A D.I.

Nel caso in cui l’amministratore di condominio notifichi un decreto ingiuntivo al condòmino moroso per il mancato pagamento degli oneri mensili, spetta a quest’ultimo, qualora proponga opposizione al predetto decreto ingiuntivo, attivare il procedimento di mediazione.

È quanto ribadito dal Tribunale di Milano in una recente sentenza (n. 13870 del 9.12.2015).

La giurisprudenza di merito pare ancora divisa sull’argomento: da un lato (es. Trib. Varese ord. 18 maggio 2012) v’è chi sostiene che il procedimento di mediazione deve essere attivato dall’opposto (il creditore che ha ottenuto l’ingiunzione) pena la revoca del decreto; dall’altro (es. Trib. Firenze sent. 24 settembre 2014) si afferma che l’istanza di mediazione deve essere presentata dall’opponente (debitore), pena la dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di opposizione (con conferma del decreto).

La questione, in verità, pare essere stata correttamente definita dalla Cassazione di recente, con pronuncia cui il Tribunale di Milano ha dato seguito.

Ricordiamo che le liti condominiali rientrano tra quelle materie in cui la procedura di mediazione è obbligatoria. Alla prima udienza successiva all’opposizione, il giudice decide quindi sull’eventuale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e affida alle parti un termine entro cui attivare la mediazione. Se nessuna delle due si rivolge all’organismo di mediazione perché fissi l’appuntamento tra le parti, la causa viene dichiarata improcedibile e si estingue ma, nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo, sorge il problema della sorte del decreto ingiuntivo stesso.

Ebbene, se si ritiene che l’onere di avviare la mediazione gravi sul creditore-opposto, in caso di inerzia, o di assenza della parte al primo incontro, il decreto ingiuntivo verrebbe revocato e il debitore sarebbe libero; diversamente, a ritenere che la procedura debba essere attivata dal debitore-opponente, si avrebbe la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione e il decreto ingiuntivo diverrebbe definitivo e non più contestabile.

Secondo i giudici meneghini l’obbligo di attivare la mediazione spetta al condòmino-debitore opponente che presenta opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dall’amministratore. Pena l’estinzione del giudizio di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Pertanto, il condominio può liberamente agire con un ricorso per ingiunzione nei confronti del condomino moroso: il ricorso è provvisoriamente esecutivo, ossia consente di avviare il pignoramento dal giorno dopo la sua notifica; in caso di opposizione, sarà il condomino opponente a dover instaurare il procedimento di mediazione.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si allinea dunque alla recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 24629/2015), affermando che grava sul condòmino che si è opposto al decreto ingiuntivo l’obbligo di promuovere la mediazione obbligatoria.

È infatti il condòmino opponente che ha interesse a opporsi al decreto ingiuntivo per vederlo revocato all’esito del giudizio di opposizione, sicché è anche suo interesse che tale giudizio non si estingua.

Per evitare tale estinzione, dunque, sarà il condòmino a doversi fare parte diligente e promuovere il tentativo di mediazione nel termine assegnato.

(6 m.ti w-l)

TEAMACAI

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Commenti

  1. rossana fiorente says

    Nel caso in cui il condominio,nella persona dell’amministratore,incarichi un legale per un decreto ingiuntivo,a chi spetta il pagamento della parcella?

  2. teamACAI says

    Stimate associate,
    la regola è che l’avvocato viene pagato dal proprio cliente, e la controparte poi rimborsa il cliente dell’avvocato.
    Pertanto, l’avvocato va pagato dal condominio, che poi recupera le somme dalla controparte (il rischio del non recupero, ovviamente, non può cadere sull’avvocato).
    Altro problema è la valutazione circa la opportunità di una azione legale, che è cosa diversa dalla domanda qui sollecitata, e che va adottata prima di intraprendere una qualsiasi azione legale di recupero.
    Saluti
    TEAMACAI

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