LOCARE UN IMMOBILE A CHI VI ESERCITA LA PROSTITUZIONE NON E’ AUTOMATICAMENTE REATO

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione il locatore che concede in locazione un appartamento a coloro che esercitano, per proprio conto, l’attività.

Il caso: Il proprietario di tre appartamenti, dopo aver concesso in locazione gli immobili a coloro che esercitano l’attività di prostituzione per conto proprio, subisce il sequestro preventivo delle abitazioni disposto dal Gip e viene indagato per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Il locatore presenta ricorso al Tribunale del riesame che, ha ritiene il locatore responsabile del reato in questione poiché le dichiarazioni testimoniali rese dai conduttori degli immobili avevano confermato che egli era a conoscenza dell’uso al quale tali immobili erano stato destinati. Il locatore ricorre in Cassazione, che attraverso la sentenza in commento, annulla l’ordinanza del Tribunale.

Secondo la sentenza in commento il Tribunale ha erroneamente fondato il proprio giudizio sulla colpevolezza del locatore esclusivamente sulla base del fatto che quest’ultimo fosse a conoscenza dell’uso al quale fossero destinati gli immobili concessi in locazione. Riguardo a tale particolare aspetto la sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, effettua alcune importanti precisazioni.

Già in passato la Cassazione ha osservato che “non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per conto proprio la prostituzione” (Cassazione, III sez. Pen., 17.2.2014, 7338).

Evidenzia la sentenza in commento che la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non può considerarsi fatto di per sé idoneo ad integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione neanche laddove il locatore sia a conoscenza dell’uso che viene fatto degli immobili da parte dei conduttori. (Corte di Cassazione, III sez. Pen., 14 luglio 2013, n. 28754).

Secondo i giudici di legittimità, affinché al locatore possa essere contestato il reato di favoreggiamento della prostituzione è necessario anche “il riscontro, da parte del locatore, di altri servizi in favore della prostituta” in modo da agevolare quest’ultima nell’esercizio dell’attività di prostituzione ( come ad esempio la ricezione dei clienti, la fornitura di materiale specifico, la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie).(Cassazione, sez. III, 21 luglio 2013, 33160).

Nel caso di specie, evidenzia la sentenza in commento, non è stata riscontrato il compimento di nessuna di tali attività collaterali da parte del locatore, così come è stato accertato che il canone di locazione non avesse un valore esorbitante rispetto al normale valore di mercato.

Tenendo conto della condotta posta in essere dal locatore, quindi, la Cassazione ha disposto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale impugnata da quest’ultimo, puntualizzando che “laddove la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non è fattore di per sé idoneo ad integrare gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione anche se il locatore fosse consapevole dell’uso cui l’immobile era destinato”.

In conclusione, si evince che il reato di favoreggiamento della prostituzione può essere contestato al locatore di un appartamento solo nel momento in cui quest’ultimo si renda artefice di azioni in grado di facilitare l’esercizio dell’ attività, mentre il medesimo reato non può essere contestato al locatore che sia semplicemente a conoscenza dell’esercizio di tale attività illegale negli immobili di sua proprietà.

(11 m.ti w-l)

TEAMACAI

____________________________________________________
HAI DEI DUBBI? VUOI COMMENTARE ANCHE TU L’ARGOMENTO ?
Scrivi i tuoi QUESITI (numerandoli) e COMMENTI, e ti risponderemo GRATUITAMENTE dandoti la precedenza SE:
avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/ACAI-Associazione-Condominialisti-Amministratori-Italiani/421792057984455?ref=hlportando il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “RICEVI TUTTI I POST” -nella sezione “notifiche”-  e “MOSTRA PER PRIMI” nella sezione “post nella sezione notizie”.
Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti.
____________________________________________________
CLICCA SE VUOI STAMPARE O CONDIVIDERE L’ARTICOLO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *