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Buonasera ho bisogno di chiarimenti in merito a questa situazione:il condominio in questione è un unico fabbricato costituito da tre scale(ognuna delle quali ha un proprio amministratore di cui uno è amministrato da me)ed hanno in comune un piano interrato/box di cui io sono l’amministratore.Nel piano interrato tra i giunti condominiali ci sono delle infiltrazioni di acqua piovana,in particolare tra i primi 2 condomini.In questo caso come ci si dovrebbe comportare?Le spese sarebbero a carico di tutto il fabbricato(quindi bisognerebbe anche convocare gli altri amministratori) o solo dei condomini interessati?Grazie anticipatamente
Egr. Utente,
se, come dice lei, il condominio è unico, allora il giunto serve a tutto il fabbricato e le spese saranno a carico di tutti.
saluti
TEAMACAI
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Buongiorno vorrei confrontarmi con voi circa il criterio di ripartizione delle spese straordinarie per una scala condominiale che conduce ai proprietari degli appartamenti situati sui 3 diversi piani condominiali. Il sottoscala della prima rampa è situato in un locale di proprietà privata, quindi non parte del condominio. Il proprietario del locale in cui insiste il sottoscala della prima rampa deve partecipare alle spese di manutenzione straordinaria della scala, anche se di fatto tale proprietario non utilizza affatto la scala in quanto è proprietario, in tale condominio, solo di un locale piano terra adibito a garage? Qual è il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione della scala? E’ possibile avere un esempio numerico?
Grazie
Stimata associata,
se la scala serve a condurre sul lastrico solare che funge da copertura dei locali sottostantu, e detto lastrico è accessibile a tutti essendo comune e non privato, ogni spesa di riparazione della scala deve ricadere su tutti i condomini che possono fare uso della scala per accedere al lastrico e che da questo ne sono coperti, secondo il criterio di cui all’art.1124 c.c.. La spesa di intervento sulla prima rampa di scala, che funge da solaio interpiano e copertura del locale sottoscala, va sostenuta applicando l’art.1125 c.c.
saluti e grazie per averci interpellato
avv. Danilo Corona