LITISCONSORZIO PER L’AZIONE A MODIFICA DEL BENE COMUNE

L’azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3,c.c., va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza “inutiliter data” (arg. da Cass. n.11109 del 15/05/2007).

Il caso: un condòmino ne cita un altro per sentirlo condannare ad eliminare le cause della caduta d’acqua dal balcone dell’unità immobiliare di sua proprietà sul sottostante balcone di proprietà Calabrese.

Il Tribunale accoglie la domanda, e condanna il condòmino convenuto ad eseguire le necessarie opere indicate dal CTU, ma Corte di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di litisconsorzio necessario.

La Corte d’Appello accertava, infatti, che i parapetti aggettanti dei balconi dell’edificio per loro forma, materiali e colore, avessero funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato, e perciò rientrassero tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., di proprietà di tutti i condomini, con conseguente difetto del necessario contraddittorio e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c.

La questione giunge alla Suprema Corte, che, con la sentenza n.30071 del 14-12-2017, ribadito che “per orientamento consolidato di questa Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’ art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. 21/01/2000, n. 637; Cass. 30/07/2004, n.14576; Cass. 30/04/2012, n. 6624)“, conclude per la massima in epigrafe.

Entrambe le questioni affrontate dalla Cassazione costituiscono ius receptum da anni oramai,  ed è ovvio che se un bene è condominiale, ogni causa che lo riguarda non può essere faccenda limitata a due soli condòmini, ma estesa all’intero condominio.

Leggi il testo integrale della sentenza qui.

(18 m.ti w-l)

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