E’ noto che il conto corrente condominiale sia oggi un obbligo di legge a carico dell’amministratore che sorge automaticamente con il conferimento del mandato, sicché tale conto non può essere aperto autonomamente da alcuni condòmini, né l’assemblea può dispensare l’amministratore dall’obbligo di aprire tale conto corrente, rientrando il c/c tra le attribuzioni autonomamente conferite all’amministratore sulla base dell’articolo 1130 del Codice civile in quanto atto conservativo del patrimonio comune.
Si tratta di obblighi oggi codificati ma che, in qualche modo, erano già considerati operanti nella precedente giurisprudenza.
A confermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 8923 del 6 aprile 2017, che affronta il caso in cui un’assemblea condominiale, nel lontano 1999, delibera l’apertura di un conto corrente bancario con operazioni necessitanti la firma congiunta solo di alcuni condòmini e, in particolare, solo di quelli presenti in assemblea.
Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata in grado appello e, definitivamente, dalla Suprema Corte, aveva infatti dichiarato nulla tale delibera ed anche quella successiva, che imputava al condòmino ricorrente le spese relative a detto conto corrente.
Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.
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