Va esclusa la responsabilità del custode se il danneggiato volontariamente si espone ad un rischio previsto ed altrimenti evitabile.
Il caso: un condomino anziano scivola su di una strada (in pendenza) di uso condominiale ancora innevata, e fa causa al condominio custode per il risarcimento del danno. Nel giudizio rimane indimostrato il fatto che la strada fosse ancora piena di fogliame non rimosso, rimanendo accertato solo che su di essa vi fosse della neve ancora non spazzata e che l’anziano si fosse volontariamente messo in cammino pur
Le Corti di merito rigettano la domanda del condomino, rilevando che era accertato che non risultava provata la presenza di fogliame sulla strada ma solo di residui di neve, sussunsero il caso nell’art. 2051 c.c. e ritennero che l’evento dannoso fosse dovuto alla condotta del danneggiato, persona anziana avventuratasi senza precauzioni su una strada ripida ed innevata, la cui condotta doveva ritenersi integrare il caso fortuito interruttivo del nesso di causalità tra la custodia della res ed il danno, secondo i principi della causalità adeguata o della regolarità causale. Il giudice specificò che l’applicazione dell’art. 2051 c.c. si giustificava in ragione del fatto che la strada, di per sé non pericolosa, era divenuta tale per effetto di un comportamento straordinario ed eccezionale del danneggiato che aveva interrotto il nesso causale tra la res ed il danno.
La soluzione giuridica viene quindi confermata dalla Cassazione che, con sentenza 31540/2018 rileva come << …. la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi, comporta l’interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l’evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l’evento deve essere ricollegato in nesso eziologico…>>.
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