I cd. offendicula individuano qualsiasi mezzo posto a tutela di una proprietà privata che abbia facoltà di cagionare offese a terzi che tentino di introdursi ivi illecitamente.
Sono offendicula, ad esempio, il filo spinato o i cocci di vetro sui muri di cinta, le inferriate a punta viva, le recinzioni elettrificate, gli animali addestrati, ecc.
La facoltà di predisporre a tutela della proprietà mezzi volti a cagionare offese a terzi che tentino di violarla è ritenuta lecita.
– la proporzionalità dell’offesa rispetto al bene difeso;
– una non eccessiva attitudine a ledere (i mezzi non devono essere di natura particolarmente lesiva o cagionare la morte di colui che intende violare il diritto di proprietà);
– i pericoli siano visibili o debitamente segnalati (l’aggressore deve ben conoscere il pericolo al quale rischia di esporsi violando la proprietà privata).
Sono invece ritenuti illegali i trabocchetti celati sotto uno strato di foglie, in quanto non riconoscibili e non segnalati.
La presenza di animali addestrati, come ad esempio dei cani da difesa va anch’essa segnalata con il classico cartello Attenti al cane. Per sicurezza nelle ore notturne il cartello dovrebbe trovarsi in una zona illuminata.
Lo stesso tipo di segnalazione va fatta per le recinzioni elettrificate (che non devono essere troppo lesive o causare la morte di colui che tenta di violare la proprietà privata), per l’emissione di gas tossici, per dispositivi di allarme che bloccano tutte le uscite dell’edificio, ecc.
La legittimità dell’apposizione di offendicula come cocci di vetro o filo spinato ha creato in passato numerose discussioni inerenti situazioni in cui a farsi male è un minore. Pensiamo ad esempio al classico caso del bambino che cerca di scavalcare il muro di cinta del vicino per recuperare un pallone e si ferisce con i cocci di vetro.
Cosa accade in queste situazioni in cui non vi è alcuna intenzione di ledere il diritto di proprietà da parte del bambino?
Anche in tal caso si fa riferimento all’articolo 51 del Codice Penale: l’esercizio di un diritto esclude la punibilità. Quindi nel caso del bambino il vicino che ha messo i cocci non è tenuto ad alcun risarcimento. Anzi, la responsabilità di quanto accaduto ricade sui genitori del bambino per più motivi. Innanzitutto per mancata vigilanza, ossia non hanno vigilato attentamente sulle azioni del piccolo. In secondo luogo per difetto di educazione, ossia non hanno insegnato al bambino che non si può accedere alla proprietà del vicino senza avergli prima chiesto l’autorizzazione.
(11 m.ti w-l)