In caso di assemblea deserta in prima convocazione, va redatto il verbale di assemblea a pena di invalidità della delibera di seconda?
Prima della riforma si segnalavano due orientamenti.
Il primo, e prevalente, considerava inutile la redazione di un autonomo verbale di assemblea deserta, bastando che nella seconda non vi fosse contestazione e risultasse che la prima fosse andata deserta (Cass. 24132/2009 e Cass. 3862/1996: “In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell’assemblea, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida”. Sono conformi Trib. Bari Sez. III, 09/09/2014; Trib. Milano Sez. XIII, 13/03/2013; Trib. Salerno Sez. I, 16/09/2010; Trib. Chieti, 26/11/2007; App. Catania Sez. II, 11/02/2006; App. Genova, 05/10/1979).
V’era però un precedente contrario, costituito dalla Cass. 5014/1999, per la quale: “La necessità di redigere il verbale sussiste anche quando l’assemblea condominiale non si sia costituita regolarmente ovvero non abbia deliberato. Nel condominio negli edifici, poichè la redazione del verbale dell’assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.) e la cui inosservanza importa l’impugnabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge ( art. 1137 c.c.), una volta che l’assemblea sia stata convocata, occorre dare conto, tramite la verbalizzazione, di tutte le attività compiute, anche se le stesse non si sono perfezionate e non siano state adottate deliberazioni, allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti ed assenti, di controllare lo svolgimento del procedimento collegiale e di assumere le opportune iniziative. (Nella specie un condomino aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo del condominio di rilasciargli la copia del verbale di un’assemblea e il convenuto aveva opposto il mancato svolgimento dell’assemblea in questione; la S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda enunciando la tesi che quando l’assemblea non perviene ad alcuna delibera sia insussistente l’obbligo di verbalizzazione e manchi l’interesse del condomino al rilascio di una copia del verbale).
Ed oggi?
In materia non si segnalano sentenze su casi post-riforma, perché anche le ultime decisioni di merito risalgono a casi precedenti la novella del 2012.
Ed allora torna la domanda: In caso di assemblea deserta in prima convocazione, va redatto oggi il verbale di assemblea?
Giova a tal fine evidenziare che l’art. 1130, comma 1, sub. 7, c.c. riformato, oggi espressamente prevede che Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea …
Esiste pertanto un obbligo ben preciso oggi di annotare nel registro dei verbali anche le mancate costituzioni dell’assemblea, e tale annotazione è una prerogativa dell’amm.re.
Rimane però da considerare se una tale mancanza sia causa di invalidità della successiva delibera di seconda convocazione, o rimanga un inadempimento del solo amm.re, magari fonte di revoca giudiziaria.
In attesa di conoscere i futuri sviluppi di tale questione, devesi però sottolineare da subito che l’orientamento prevalente richiedeva comunque una informazione dell’amm.re anche orale; ma ciò oggi non può più accadere, dovendo l’amm.re dare una informazione scritta di tale mancata costituzione dell’assemblea di prima convocazione, attraverso la annotazione sul registro dei verbali, come indicato nel riformato art.1130 c.c..
In prima approssimazione, può quindi dirsi che l’assemblea di seconda non dovrebbe deliberare in assenza di una tale annotazione scritta circa la mancata costituzione dell’assemblea di prima, con vizio della delibera che potrebbe comunque avere un risvolto di interesse processuale in casi determinati non preventivabili in questa sede.
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TEAMACAI
Molto utile ed informativo
Volevo sapere se una assemblea andata deserta va fatto comunque il presidente che deve controllare deleghe e fare il verbale.
Egr. Utente,
un verbale va sempre fatto; se non viene nessun condòmino deve redigerlo l’amm.re; altrimenti, si tratta di un’assemblea normale, benché non raggiunga il quorum costitutivo.
Migliori saluti, e grazie per averci interpellati
avv. Danilo Corona