Per visualizzare il contenuto della pagina devi essere registrato
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.
RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE
PER LA TUTELA DELLE PARTI COMUNI
Un’area comune condominiale è stata divisa in diverse porzioni (cantinole) successivamente assegnate in uso (tramite sorteggio, in sede assembleare) a ciascun proprietario di ogni singolo cespite che compone la palazzina.
Il nuovo condomino è stato privato della possibilità di fruire della cantinola “assegnata” al suo cespite poichè il precedente proprietario tiene per sè le chiavi di accesso alla stessa, rifiutando di consegnarle e restando, pertanto, nella detenzione della medesima cantinola.
Ha il condomino azione “diretta” contro il terzo (ormai estraneo al condominio) o – invece – egli ha piuttosto la facoltà di compulsare l’amministratore perchè egli agisca contro il terzo a tutela delle parti comuni ?
Se l’amministratore – pur formalmente compulsato dal condomino – non si attiva ed, addirittura, rifiuta espressamente di farlo, il condomino ha la facoltà di agire contro l’amministratore per inadempimento ?
Grazie
Massimo
Stimato Associato,
in verità bisognerebbe dare attenta lettura del contenuto e della forma dei verbali condominiali, e verificare se ci è stata una divisione con assegnazione in proprietà o uso esclusivo, ovvero si sia creata -come penso- una pertinenza di un bene condominiale ad un bene privato, come da sentenza suindicata.
La risposta alle tue domande dipende da come si inquadra la fattispecie posta in essere dai condòmini dell’epoca interpretando i predetti verbali.
Migliori Saluti
avv. Danilo Corona