L’ACQUIRENTE RISPONDE DEI DEBITI VERSO IL CONDOMINIO INDIPENDENTEMENTE DAGLI ACCORDI COL VENDITORE

In materia di condominio, l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione prevede la solidarietà tra il precedente condomino ed il subentrante per l’anno in corso e l’anno precedente; nei confronti del condominio l’acquirente è, pertanto, responsabile per le spese del biennio anteriore al suo acquisto, cosicché il condominio può limitarsi ad agire contro di lui semplicemente dimostrando qual è l’importo dovuto per le spese di questo periodo, alcuna rilevanza avendo nei confronti del condominio gli accordi contenuti nel contratto di compravendita. Sarà nell’eventuale giudizio di rivalsa che venditore e acquirente dovranno chiarire, in relazione ai loro accordi contrattuali, chi debba restare onerato dal pagamento, rimanendo la circostanza irrilevante per il condominio.

A confermarlo la Cassazione, con la sentenza 1548/2013.

Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.

(3 m.ti w-l)

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