In materia di condominio, l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione prevede la solidarietà tra il precedente condomino ed il subentrante per l’anno in corso e l’anno precedente; nei confronti del condominio l’acquirente è, pertanto, responsabile per le spese del biennio anteriore al suo acquisto, cosicché il condominio può limitarsi ad agire contro di lui semplicemente dimostrando qual è l’importo dovuto per le spese di questo periodo, alcuna rilevanza avendo nei confronti del condominio gli accordi contenuti nel contratto di compravendita. Sarà nell’eventuale giudizio di rivalsa che venditore e acquirente dovranno chiarire, in relazione ai loro accordi contrattuali, chi debba restare onerato dal pagamento, rimanendo la circostanza irrilevante per il condominio.
A confermarlo la Cassazione, con la sentenza 1548/2013.
Il testo integrale della sentenza è consultabile qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TEAMACAI