Commenti

  1. roger voltino says

    Buongiorno leggendo l’articolo dice “ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».”. Ho un dubbio, la visione della documentazione è gratuita ma il condomino interessato può estrarre copia a proprie spese, alcuni pensano che con le parole a ” proprie spese ” si intenda solo i costi vivi cioè le fotocopie altri intendono il compenso dell’amministratore più costi vivi.
    Mi chiedo e chiedo a voi, prendendo in considerazione l’art. 1129 14° comma ” l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”. Se l’amministratore specifica analiticamente nel suo preventivo che la visione è gratuita ma per estrarre copia della documentazione richiede un compenso a vacazione o una tantum per l’attività svolta, in questo caso l’amministratore è in regola con le leggi vigenti? Grazie

  2. teamACAI says

    Egr. Associato,
    è certamente in regola; anzi, noi lo consigliano vivamente, in modo da evitare che i condomini facciano richieste ostruzionistiche verso l’amm.re (del tipo: fotocopiami tutti i documenti in tuo possesso!). Pertanto è buona regola fissare onorari a scaglioni progressivi (del tipo: nulla per le prime 3 copie; 25 centesimi a copia per le ulteriori 10 copie; 50 centesimi a copia per le ulteriori 10 copie, etc. etc.).
    Migliori Saluti
    avv. Danilo Corona

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